Perimetro applicativo del soccorso istruttorio

Benedetta Valcastelli
05 Maggio 2016

Entro quali limiti è ammesso il soccorso istruttorio?

Entro quali limiti è ammesso il soccorso istruttorio?

Il c.d. soccorso istruttorio consiste nel potere riconosciuto all'amministrazione di consentire ai concorrenti di integrare o specificare le dichiarazioni rese in fase di gara.

Tale istituto risponde a una duplice esigenza: da un lato, consentire la massima partecipazione alle procedure selettive, così da garantire il più ampio confronto concorrenziale, evitando esclusioni derivanti da errori inconsistenti (principio di favor partecipationis); dall'altro, assicurare comunque il canone di autoresponsabilità dei partecipanti alla gara e la par condicio tra i medesimi, che verrebbe lesa ove si consentisse senza limiti di integrare e/o emendare la documentazione prodotta (Cons. St., Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1597).

In giurisprudenza si è affermata una lettura “sostanzialistica” di tale istituto, in base alla quale solamente la reale mancanza di un requisito generale può comportare l'esclusione dalla gara, così da evitare esclusioni fondate su carenze meramente formali (Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16); ad esempio, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante – senza prima consentire il soccorso istruttorio – per mancata produzione della dichiarazione relativa all'accettazione, da parte del concorrente, del Protocollo di legalità, non tenendo conto del fatto che, a livello sostanziale, tale accettazione si evidenziava comunque dalle dichiarazioni prodotte (CGA, Sez. giurisdizionale, 20 aprile 2016, n. 116).

La giurisprudenza ha peraltro chiarito come i poteri di soccorso istruttorio siano esercitabili dalla stazione appaltante solo a fronte di carenze documentali che non implicano di per sé l'esclusione dalla gara, ovvero di esigenze di chiarimenti in ordine ad attestazioni equivoche; non è invece possibile attivare il soccorso istruttorio per ammettere precisazioni o integrazioni dei contenuti dell'offerta tecnica, che si porrebbero in violazione del principio di immodificabilità dell'offerta (da ultimo, Cons. St., Sez. III, 1° aprile 2016, n. 1318).

Tale impostazione, in base alla quale il soccorso istruttorio non può intervenire a colmare lacune dell'offerta tecnica e economica, è confermata dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, in base al quale il soccorso istruttorio può sanare «le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e, in particolare, «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica».

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