Mancata produzione del PassOe

Redazione Scientifica
05 Maggio 2017

La mancata produzione del PassOE in sede di gara integra una mera carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità...

La mancata produzione del PassOE in sede di gara integra una mera carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale; pertanto, il PassOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto in un momento successivo a seguito di “soccorso istruttorio” – regolarizzando così la documentazione – senza che da ciò derivi, tra l'altro, la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria.

Il termine assegnato dalla stazione appaltante alla ditta partecipante alla gara per depositare il PassOE è tassativo, con la precisazione per cui, avendo la decadenza dalla produzione integrativa di documenti a seguito di soccorso istruttorio natura sanzionatoria, essendo volta ad escludere dalla gara quei soggetti che – nonostante l'intervento integrativo della stazione appaltante al fine di assicurare al massimo grado possibile la partecipazione alla gara – abbiano alla fine dimostrato, con il proprio comportamento passivo, di non avere un reale interesse alla suddetta partecipazione (o, comunque, di non essere pienamente affidabili), il mancato rispetto del termine fissato dall'Amministrazione non può rilevare laddove venga provato che la causa di tale ritardo non sia imputabile all'interessato, che anzi abbia tempestivamente tentato di adeguarsi – compatibilmente con le circostanze del caso concreto – a quanto disposto con soccorso istruttorio.

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