La mancata produzione del PassOe

Redazione Scientifica
05 Maggio 2017

La mancata produzione del PassOE in sede di gara integra una mera carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale...

La mancata produzione del PassOE in sede di gara integra una mera carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale; pertanto, il PassOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto in un momento successivo a seguito di “soccorso istruttorio” – regolarizzando così la documentazione – senza che da ciò derivi, tra l'altro, la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria.

Il cd PassOE, infatti, altro non è che uno strumento (elettronico) attraverso cui l'operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPass con il quale la stazione appaltante assolve all'obbligo di provvedere direttamente, presso gli enti certificanti convenzionati con l'ANAC, all'acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara. In breve, attraverso un'interfaccia web e la cooperazione applicativa dei vari enti certificanti, l'amministrazione può accedere in formato elettronico ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente. Né il Codice dei contratti (art. 6-bis d.lgs. n. 163 del 2006), né la lex specialis di gara indicano il possesso del PassOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale; neppure può ritenersi, sotto il profilo operativo e funzionale, che lo stesso si configuri come elemento essenziale, incidente sulla par condicio dei concorrenti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.