La richiesta di chiarimenti su elementi essenziali dell’offerta tecnica non costituisce ipotesi di soccorso istruttorio

Paola Martiello
05 Maggio 2017

Non può considerarsi illegittima la modifica dell'offerta che segue la specifica richiesta della Stazione Appaltante ad un concorrente , con riguardo alla migliore determinazione di alcuni aspetti secondo i criteri di valutazione discrezionale stabiliti nel bando, in quanto tale richiesta non rappresenta una integrazione dell'offerta tecnica , ma soltanto l'invito a esplicitare alcuni aspetti già trattati e fissati dalla lex specialis.

La questione affrontata nella pronuncia in commento attiene alla valutazione circa la legittimità o meno del provvedimento di aggiudicazione in via definitiva della gara ad un concorrente la cui offerta tecnica era stata integrata degli elementi essenziali solo a seguito della richiesta rivolta dalla Stazione Appaltante .

Nel caso di specie, il Collegio è tenuto a valutare se la richiesta da parte della Commissione di gara di integrazione della componte tecnica – attraverso il chiarimento degli elementi che il concorrente intendeva valorizzare quali soluzioni migliorative dell'organizzazione del servizio – costituisca un'illegittima integrazione dell'offerta tecnica, con la conseguente esclusione dalla gara del concorrente per la incompletezza negli elementi essenziali.

Il Collegio, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha osservato che non può considerarsi illegittima la modifica dell'offerta che segue la specifica richiesta della Stazione Appaltante ad un concorrente , con riguardo alla migliore determinazione di alcuni aspetti secondo i criteri di valutazione discrezionale stabiliti nel bando, in quanto tale richiesta non rappresenta una integrazione dell'offerta tecnica (di per sé completa, perché corredata di tutti gli elementi essenziali e di tutti gli allegati richiesti), ma soltanto l'invito a esplicitare alcuni aspetti già trattati e fissati dalla lex specialis. Infatti, sottolinea il Collegio, il concorrente senza modificare l'offerta tecnica presentata, ha semplicemente specificato gli elementi che erano già ampiamente descritti nella sua offerta, senza nulla aggiungere rispetto a quanto già dedotto e indicato al momento della partecipazione alla gara.

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