L’omessa sottoscrizione del progetto da parte del legale rappresentante della società è causa di esclusione dalla gara

Paola Martiello
05 Maggio 2017

Deve essere esclusa dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio, l'offerta presentata in una gara per la progettazione e l'esecuzione di lavori, in cui la parte afferente ai servizi di progettazione risulti sottoscritta solo dai progettisti e non anche dal legale rappresentante dalla società che ha partecipato alla gara in qualità di concorrente.

La questione posta all'attenzione del Collegio si fonda sull'esclusione da una gara, indetta per la progettazione e l'esecuzione di lavori, dell'impresa aggiudicataria, la cui offerta, nella parte afferente ai servizi di progettazione, risulti sottoscritta solo dai progettisti e non anche dal legale rappresentante dalla società.

Il Collegio, in difformità rispetto al giudice di prime cure, ha rilevato che la sottoscrizione da parte dei progettisti non consente di riferire le offerte presentate alla società che ha partecipato alla gara, poiché questa, in ipotesi, potrebbe, (non avendo appunto firmato l'offerta tramite un suo legale rappresentante), in qualsiasi momento disconoscerne la paternità; ha pertanto escluso che la sottoscrizione dei progettisti (privi di poteri di rappresentanza) possa impegnare e vincolare la società che di essi si sia avvalsa.

L'obbligo di sottoscrizione, sottolinea il Collegio, anche in assenza di una espressa previsione nella lex specialis, trova il suo fondamento negli articoli 74, comma 1, e 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 , che configura non solo la sottoscrizione come elemento essenziale dell'offerta, ma anche la sua assenza come vizio insuscettibile di essere sanato mediante il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.

Inoltre, soggiunge il Collegio, nel caso di specie, avendo la procedura ad evidenza pubblica ad oggetto sia la progettazione sia l'esecuzione dei lavori, la circostanza che l'impresa aggiudicataria abbia sottoscritto, tramite il proprio legale rappresentante, l'offerta relativa all'esecuzione dei lavori non è di per sé sufficiente a sanare il vizio, perché, rispetto alla progettazione, che pure rientra nell'oggetto del contratto, l'offerta presentata non risulta, in assenza di idonea sottoscrizione, ad essa soggettivamente riferibile.

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