Pubblicato in G.U. il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici

Redazione Scientifica
05 Maggio 2017

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "correttivo" al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017, n. 103 - serie generale.

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cd. “correttivo” al Codice dei contratti pubblici, dopo una lunga attesa di 22 giorni dall'avvenuta approvazione (annunciata dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2017), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017.

Si pubblica il testo del decreto, che va a modificare ben 129 articoli del d.lgs. n. 50/2016 innovando profondamente molti dei principali istituti del Codice dei contratti (tra cui la disciplina sulla commissione di gara, soccorso istruttorio, subappalto, progettazione, concessioni, qualificazioni, fasi di gara e controlli, cause di esclusione, contraente generale, appalti sotto soglia, criteri di aggiudicazione, offerta anomale, procedure di somma urgenza, infrastrutture strategiche, ecc.) di cui - significativamente - viene modificata anche la rubrica in “Codice dei contratti pubblici”.

Viene inoltre modificata la disciplina transitoria (art. 216) e abrogativa (art. 217) del Codice e viene abrogato il secondo comma dell'art. 211, sopprimendo il potere di "raccomandazione vincolante” attribuito all'ANAC, il cui esercizio era stato disciplinato dalla stessa Autorità con il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza, pubblicato lo scorso 15 febbraio.

Le numerose modifiche al primo comma dell'art. 29 (recante “Principi in materia di trasparenza”) incidono anche sulla disciplina funzionalmente collegata all'operatività del rito cd. “super-speciale” sulle ammissioni e le esclusioni dalla gara; viene infatti sostituita la precedente formula “valutazione dei requisiti soggettivi” con la diversa “verifica della documentazione” e all'interno dello stesso primo comma viene inglobato il terzo comma dell'art. 76 (recante la disciplina sulle “

Informazioni ai candidati e agli offerenti

”)

modificando il regime di conoscibilità degli atti di ammissione e esclusione prodromico all'eventuale immediata contestazione degli stessi; non viene tuttavia

consequenzialmente

modificato l'art. 204 del Codice cosicché la riformulazione del suddetto art. 29 non sembra coordinarsi con l'attuale e invariato testo dell'art. 120 comma 2-

bis

, c.p.a..

Ai sensi dell'art. 131 del decreto correttivo le disposizioni in esso contenute entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.