Decorrenza del termine per l’impugnazione dell’esclusione dalla gara

05 Giugno 2017

Se l'impresa è presente, tramite un suo rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate determinazioni in ordine all'esclusione della sua offerta, è in tale seduta che l'impresa acquisisce la piena conoscenza del provvedimento e, pertanto, è da questo momento che decorre il termine per impugnare il provvedimento di esclusione, trattandosi di determinazione immediatamente lesiva, malgrado il carattere endoprocedimentale dell'atto della commissione di gara.

Con la sentenza del 30 maggio u.s., il TAR Abruzzo si è soffermato sul termine a quo per l'impugnazione dell'esclusione dell'offerta qualora questa sia stata disposta in una seduta in cui era presente l'impresa offerente per il tramite di un suo rappresentante.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la piena conoscenza delle motivazioni dell'atto di esclusione implica la decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso, a prescindere dall'invio di una formale comunicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006.

Con riferimento al settore degli appalti, infatti, l'art. 120, comma 5, c.p.a., non derogando sul punto alle regole generali del processo amministrativo, non prevede forme di comunicazione esclusive e tassative.

Per far decorrere il termine di impugnazione, deve ritenersi che sia pienamente sufficiente la piena conoscenza dell'atto, comunque acquisita.

Ne consegue che l'atto di esclusione, nonostante il suo carattere endoprocedimentale, ove conosciuto da un'impresa nel corso della seduta della commissione in cui vengono adottate determinazioni in ordine alla sua offerta, trattandosi di determinazione immediatamente lesiva, va calcolato a decorrere dalla data della stessa seduta.

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