Raggruppamento temporaneo di imprese
01 Luglio 2016
Costituisce espressione di intesa anticoncorrenziale la formazione di una ATI, la quale non sia volta a consentire la presentazione di offerte da parte di imprese prive di per sè dei requisiti sufficienti per la partecipazione alla gara e che neppure risponda a strategie economiche di specializzazione o differenziazione dell'attivitá delle singole componenti (alla luce di tale principio l'Autoritá garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato l'avvenuta costituzione in ATI, successivamente seguita da un accordo generale, per il cui tramite le imprese partecipanti hanno inteso ripartirsi in modo sistematico i volumi oggetto di gare bandite e ancora da bandire, fissando in modo congiunto i prezzi da offrire, con l'obiettivo di eliminare ogni forma di concorrenza tra le stesse nella partecipazione alle gare e di mantenere stabili le proprie le quote di mercato).
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