La mancata approvazione del contratto è fonte di responsabilità precontrattuale da “contatto sociale qualificato”

Redazione Scientifica
05 Agosto 2016

L'efficacia dei contratti conclusi con la pubblica amministrazione è subordinata all'approvazione, da effettuarsi esclusivamente con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge...

L'efficacia dei contratti conclusi con la pubblica amministrazione è subordinata all'approvazione, da effettuarsi esclusivamente con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge. L'eventuale responsabilità dell'amministrazione in pendenza dell'approvazione deve essere configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., da sussumere - alla luce del dibattito dottrinario e dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in materia - nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.

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