Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi

05 Settembre 2016

L'ANAC ha adottato le Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché sull'attività di vigilanza e sui poteri di accertamento dell'ANAC nel caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

L'ANAC ha adottato le Linee guida in materia di accertamento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione nonché dall'Autorità stessa delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi, previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Le Linee Guida definiscono i poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e dell'Autorità in relazione alle due distinte fattispecie dell'inconferibilità e dell'incompatibilità nell'attribuzione degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e comunque di responsabilità, sia interni che esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Con riferimento alle ipotesi di inconferibilità, le Linee guida individuano nel responsabile della prevenzione della corruzione il dominus del procedimento sanzionatorio, in quanto detentore del potere di avviare il procedimento, di accertare e verificare la sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarare la nullità dell'incarico illegittimamente conferito e di sanzionare conseguentemente gli autori della nomina dichiarata nulla. Le linee guida stabiliscono infatti che il responsabile della prevenzione della corruzione debba dichiarare la nullità dell'incarico già conferito e, successivamente, in contraddittorio con i componenti dell'organo conferente, procedere all'accertamento della colpevolezza in capo ad essi, escluso qualsiasi automatismo nell'attribuzione della responsabilità. Solo una volta accertata la ricorrenza del dolo e della colpa – anche lieve – il responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla contestazione della sanzione inibitoria prevista dall'art. 18 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, consistente nel divieto di affidare gli incarichi di propria competenza per un periodo pari a tre mesi. Con riferimento alla diversa ipotesi dell'inconferibilità, le Linee guida descrivono un procedimento in cui il responsabile della prevenzione della corruzione diffida l'interessato ad esercitare un'opzione tra gli incarichi già in essere, escluso ogni ulteriore accertamento sulla colpevolezza. Al fine di semplificare i compiti attribuiti al responsabile della prevenzione della corruzione, le Linee guida specificano che l'amministrazione debba richiedere, al momento del conferimento, una dichiarazione sull'insussistenza della cause di inconferibilità, alla quale il soggetto che si vuole nominare deve allegare tutti gli incarichi già ricoperti, nonché le eventuali condanne subite per i reati commessi contro la P.A. Con riferimento invece ai poteri di cui è titolare l'ANAC, occorre distinguere l'ipotesi in cui la procedura di conferimento sia ancora in itinere rispetto al caso in cui l'incarico sia stato già assegnato. Le linee guida stabiliscono per il primo caso che l'Autorità possa sospendere la procedura di conferimento, ovvero segnalare eventuali anomalie alla Corte dei Conti, muovendo le proprie osservazioni all'amministrazione conferente che, dietro adeguata motivazione, può comunque procedere all'attribuzione dell'incarico. Nel caso in cui invece l'incarico sia già stato conferito, le Linee guida configurano un vero e proprio potere d'ordine in capo all'Autorità, destinato a superare eventuali diverse valutazione dell'amministrazione, poiché dopo aver accertato l'illegittimità del conferimento l'Autorità può ordinare al responsabile della prevenzione della corruzione la rimozione dell'atto stesso. Le linee guida escludono in ogni caso l'esercizio di un potere sostitutivo in capo all'Autorità, poiché solo al responsabile della prevenzione della corruzione spetta il potere di dichiarare la nullità del conferimento e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori.

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