Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei cas

05 Settembre 2016

L'ANAC ha adottato il regolamento che delinea un'iter procedimentale unico per l'esercizio della funzione consultiva esercitata dall'Autorità stessa sia in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dai suoi decreti attuativi, sia in tema di contratti pubblici, di cui al nuovo codice approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'ANAC ha adottato il regolamento che disciplina la funzione consultiva dell'Autorità stessa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190, e suoi decreti attuativi, nonché in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per l'esercizio della suddetta funzione il regolamento delinea un modello procedimentale unico, eccezion fatta, nell'ambito dei contratti pubblici, per i pareri di precontenzioso resi ai sensi dell'art. 211 del nuovo codice, ai quali tale iter procedimentale non trova applicazione. Il regolamento prevede che i soggetti abilitati a stimolare l'esercizio del potere consultivo dell'Autorità siano tutte le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato titolari di funzioni di pubblico interesse, le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 50 del 2016, i soggetti privati o portatori di interessi collettivi destinatari di un eventuale provvedimento amministrativo, e, infine, gli operatori economici che partecipano alle gare per l'affidamento di contratti pubblici. Il regolamento prescrive inoltre, a pena d'inammissibilità, che la richiesta debba essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero dal responsabile della corruzione e della trasparenza e che la stessa, sempre a pena d'inammissibilità con conseguente archiviazione, debba avere ad oggetto una delle materie di competenza dell'Autorità, avere carattere di novità ovvero essere caratterizzata da particolare rilevanza o complessità. Sotto l'aspetto prettamente procedimentale, il regolamento prescrive che il parere debba essere approvato dal Consiglio dell'Autorità, firmato dal Presidente e successivamente trasmesso alle parti interessate. Diversamente, laddove la questione giuridica non necessiti di un'approfondita istruttoria ovvero sia già stata oggetto di precedenti pronunce rese dall'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e dalla stessa condivisi, il parere potrà essere rilasciato in forma breve. In tal caso il regolamento prevede un iter semplificato, poiché attribuisce al dirigente dell'ufficio competente il potere di sottoporre al Presidente i pareri così redatti in forma abbreviata, cumulativamente e a scadenze periodiche, al fine di trasmetterli al Consiglio per la definitiva approvazione e successiva comunicazione alle parti interessate. Infine, per quanto riguarda la pubblicità delle deliberazioni, il regolamento prevede che i pareri vengano pubblicati sul sito internet dell'ANAC, laddove ciò sia stato richiesto dalle parti e al fine di renderne conoscibili i contenuti.

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