Sulla regolarizzazione della posizione previdenziale e sulle condizioni per la compensazione con crediti nei confronti della P.A.

05 Settembre 2016

È legittimo il provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria dell'impresa che, pur avendo dichiarato di essere in possesso della regolarità contributiva, al momento della presentazione della domanda di partecipazione versava in situazione di irregolarità, non essendo invocabile la mancata attivazione da parte dell'INPS della procedura di regolarizzazione di cui all'art. 31, comma 8, d.l. n. 69 del 2013 e non potendosi disporre una compensazione del debito previdenziale con crediti vantati dall'impresa nei confronti della P.A. in assenza dei presupposti di cui all'art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 52 del 2012.

La decisione ha affermato la legittimità del provvedimento con cui la stazione appaltante ha dichiarato decaduta dall'aggiudicazione provvisoria l'impresa che – pur avendo dichiarato di essere in possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett i), d.lgs. n. 163 del 2006 – alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura versava in una situazione di irregolarità contributiva, non ritenendo invocabili sia la mancata attivazione da parte dell'INPS della procedura di regolarizzazione di cui all'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, sia la sussistenza di un concomitante credito nei confronti della pubblica Amministrazione.

Richiamando quanto affermato da Cons. St., Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5, il Collegio ha preliminarmente osservato che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), ai fini della partecipazione alle procedure di gara non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali fin dal momento della presentazione dell'offerta, conservando tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, con conseguente irrilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. La medesima pronuncia dell'Adunanza plenaria – ricorda il Collegio – ha, peraltro, chiarito che l'invito alla regolarizzazione – già previsto dall'art. 7, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007 e recepito a livello legislativo dal citato art. 31, comma 8, d.l. n. 69 del 2013 – può operare unicamente nei rapporti tra l'impresa concorrente e l'ente previdenziale, con riferimento, pertanto, al DURC richiesto dall'impresa e non a quello richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006.

In relazione alla possibilità per l'impresa concorrente che versi in una situazione di irregolarità contributiva di richiamare, a fini di compensazione, la sussistenza di crediti nei confronti di pubbliche Amministrazioni, la pronuncia ha evidenziato, poi, come l'esistenza di tali crediti non valga di per sé ad escludere il dato dell'irregolarità contributiva, non avendo il legislatore ammesso un immanente ed automatico diritto alla compensazione fra crediti vantati nei confronti di PP.AA. e debiti contributivi nei confronti dell'ente previdenziale. Al contrario, il Collegio ha osservato che il legislatore – per ragioni di contemperamento fra interessi pubblici e privati – ha individuato precisi presupposti e condizioni – nella fattispecie insussistenti – per l'operatività della compensazione, prevedendo in particolare l'art. 13-bis, comma 5, d.l. 7 maggio 2012, n. 52 che il rilascio del DURC in presenza di debiti contributivi sia consentito solo in presenza del previo rilascio di una certificazione da parte dell'Amministrazione pubblica debitrice in cui si dia atto della sussistenza e dell'importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati.

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