Utili precisazioni sui criteri di risarcimento del danno

Guglielmo Aldo Giuffrè
05 Settembre 2017

Il Consiglio di Stato torna sulle regole da seguire per risarcire in modo corretto le singole voci di danno per equivalente, occupandosi in particolare del risarcimento dell'utile di impresa (la cui perdita deve essere adeguatamente comprovata), della perdita di chance e del danno curricolare (il cui ristoro deve necessariamente avvenire in via equitativa, in percentuale variabile tra l'1 e il 5 % dell'importo globale dell'appalto ovvero della somma già liquidata a titolo di lucro cessante) e dei momenti esatti tra i quali deve avvenire la rivalutazione dell'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento

La pronuncia offre importanti precisazioni sui criteri di risarcimento per equivalente delle singole voci di danno.

In particolare, con specifico riferimento al risarcimento dell'utile di impresa che la ricorrente avrebbe conseguito ove fosse risultata (legittimamente) aggiudicataria dell'appalto – utile non recuperato aliunde, in ragione della prova di non essere riuscita a utilizzare in altro modo i mezzi e le maestranze predisposti per la realizzazione dell'appalto – il Collegio ha ricordato che è necessario un rigoroso assolvimento dell'onere della prova da parte della ricorrente, onde comprovare la reale impossibilità di recuperare altrove le spese sostenute, e che laddove questo non sia adempiuto il risarcimento deve essere ridotto.

Con riguardo al risarcimento della perdita di chance e del danno curricolare, la Sezione ha invece affermato che tali voci spesso tendono a coincidere, dal momento che sono entrambe volte a porre rimedio al pregiudizio derivante dal mancato arricchimento del curriculum professionale dell'impresa, che avrebbe consentito l'accrescimento delle probabilità di aggiudicarsi futuri appalti, e che, considerata la difficoltà di fornire una prova concreta del “nocumento indiretto all'immagine della società ed al suo radicamento nel mercato”, la loro quantificazione deve necessariamente avvenire in via equitativa.

Circa, infine, la maggiorazione dell'importo complessivo dovuto a titolo risarcitorio in ragione della rivalutazione monetaria successivamente intervenuta, il Collegio ha precisato che la rivalutazione deve essere compiuta, secondo gli indici ISTAT, dalla data della stipula del contratto (e non da quella dell'aggiudicazione definitiva), al momento del deposito della decisione del giudice in merito alla domanda risarcitoria (e non della liquidazione del risarcimento), in quanto solo in tale momento, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore diventa debito di valuta.

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