Esclusione per incompletezza delle referenze bancarie
04 Ottobre 2016
L'eventuale incompletezza delle referenze bancarie non può comportare l'esclusione dalla gara, ma, semmai, il ricorso al c.d. soccorso istruttorio (art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006), l'esclusione dovendo essere disposta soltanto in carenza del requisito. |