Affidamento in house: illegittima la scelta dell’ente non preceduta da apposita relazione che dia conto delle ragioni politiche, tecniche ed economiche

Guido Befani
05 Ottobre 2016

È illegittima la scelta di affidamento diretto alla società in house basata su determinazioni aprioristiche e che non forniscono alcuna specifica ragione dell'opzione esercitata che tenga conto in chiave comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti nell'operazione.

Il Tar Milano ha affrontato il problema del puntuale onere motivazionale incombente sulla PA che intenda procedere ad un affidamento in house.

Trattandosi di scelta ampiamente discrezionale, infatti, l'affidamento diretto alla società in house, deve essere congruamente motivata e richiede la puntuale dimostrazione che tale scelta, preferita rispetto a quelle del ricorso al mercato, sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività.

A giudizio del collegio, proprio perché i teorici modelli gestionali offrono identiche garanzie, è necessario che gli enti coinvolti esplicitino le ragioni della scelta dell'uno o dell'altro «con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio», anche e soprattutto in ragione della precisa scelta normativa che impone dettagliato e più aggravato onere motivazionale, subordinando la legittimità della scelta della concreta modalità di gestione dei servizi pubblici locali proprio alla redazione di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei noti requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

E la relazione in parola, prosegue il collegio, è finalizzata proprio a rendere trasparenti e conoscibili agli interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell'affidataria una società in house, quanto il processo d'individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Ne deriva, pertanto, che la scelta e il conseguente affidamento diretto fondati su determinazioni che non forniscono alcuna ragione dell'opzione esercitata a monte (come è stato il caso di specie laddove al momento della determinazione circa la scelta del modello gestionale l'ente competente non aveva predisposto la relazione richiesta dalla normativa vigente), sono da ritenere di per sé illegittimi.

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