Rito speciale appalti: rientra nella giurisdizione amministrativa la domanda volta alla dichiarazione di caducazione o di inefficacia del contratto di servizio di un affidamento in house

Guido Befani
05 Ottobre 2016

Sussiste la giurisdizione amministrativa per la declaratoria di caducazione o inefficacia del contratto di servizio di un affidamento in house sia a fronte della riconosciuta valenza generale del termine “affidamento” che a fronte del rapporto di immediata presupposizione tra l'affidamento del servizio e la stipula del relativo contratto.

Il Tar ha dichiarato ex officio la giurisdizione amministrativa richiamando l'assunto dell'Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22) secondo il quale nell'alveo della nozione di “procedure di affidamento” debba ricomprendersi anche l'affidamento di servizi mediante concessione, dovendosi intendere il termine “affidamento” come riferito all'atto «con cui, contestualmente, la pubblica amministrazione sceglie il suo contraente e gli attribuisce la titolarità del relativo rapporto. La valenza generale del termine, quindi, deve intendersi come comprensiva di tutte le tipologie contrattuali in relazione alle quali resta logicamente concepibile un affidamento e, quindi, sia degli appalti che delle concessioni».

Pertanto, poiché in forza di tale assunto è stata riconosciuta l'applicabilità anche alle procedure di affidamento di servizi in concessione delle note disposizioni processuali di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., esso si estende, a giudizio del collegio anche all'art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., che utilizza la medesima locuzione per attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo le controversie relative, appunto, alle procedure di affidamento, ma anche quelle riguardanti la dichiarazione di inefficacia del contratto. In ultima analisi, quindi, la locuzione, ovvero “a seguito di annullamento dell'aggiudicazione”, va letta in coerenza con l'interpretazione ampia che si dà al termine affidamento, secondo quanto sopra precisato, ossia l'atto con cui si scegli il contraente e gli si affida il rapporto “negoziale”.

Ed invero, poiché tra l'affidamento del servizio e la stipulazione del relativo contratto sussiste un rapporto di immediata presupposizione, tale per cui il disposto annullamento dell'affidamento comporta necessariamente la perdita di efficacia del conseguente contratto stipulato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del TAR sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'affidamento diretto operato a favore della società in house.

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