Linee guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria"

05 Ottobre 2016

Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità le Linee guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità le Linee guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”. Tale provvedimento, adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice, e dunque recante Linee guida non vincolanti (cfr. Cons. St., Comm. Spec., 2 agosto 2016 n. 1767), si propone di operare un complessivo riordino della materia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (definiti dall'art. 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice come quei servizi “riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”), esaminando principi generali ed elementi caratterizzanti la disciplina in questione, nonché elaborando alcune indicazioni operative utili agli operatori del settore.

Per quanto riguarda, in primo luogo, i principi generali, l'Autorità individua quale primo elemento caratterizzante la disciplina de qua il divieto di affidamento delle attività di cui all'art. 157, comma 3, del Codice per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice medesimo. Allo stesso modo, viene ribadita la vigenza del principio di continuità nella progettazione, ai sensi del quale è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione da parte del nuovo progettista dell'attività svolta in precedenza.

Quanto poi al divieto di subappalto della relazione geologica, si precisa che tale preclusione non riguarda le prestazioni d'opera relative ad indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente individuate dall'art. 31, comma 8, del Codice.

Ed ancora, viene chiarito come sia consentito alla stazione appaltante richiedere, ai fini della partecipazione alla gara, esclusivamente la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, che deve coprire i rischi derivanti da errori o omissioni compiuti nello svolgimento delle attività di competenza, e non anche la c.d. cauzione provvisoria ai sensi di quanto stabilito all'art. 93, comma 10, del Codice.

Viene, da ultimo, specificato che di regola non è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge, ma che allo stesso tempo tale divieto non si estende ai settori speciali.

Passando, dunque, all'analisi di alcune delle principali indicazioni operative fornite, l'Autorità specifica le modalità attraverso cui gli incarichi ed i servizi di progettazione relativi a lavori, che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23, comma 2, del Codice, possono essere affidati all'esterno (individuazione della/e classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi; determinazione del corrispettivo in base ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016; definizione dei requisiti di carattere speciali necessari alla partecipazione; ecc.). Ulteriori indicazioni vengono poi fornite avendo riguardo all'importo dell'affidamento (per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro viene elaborata una disciplina specifica con riferimento all'istituzione dell'elenco degli operatori economici e alle indagini di mercato; per gli affidamenti di importo superiore ai 100.000 euro, si chiarisce l'applicabilità delle sole discipline relative alla procedura aperta o ristretta e vengono richiamati i requisiti di partecipazione necessari per gli affidamenti soprasoglia; nell'ambito della disciplina di dettaglio dedicata a questi ultimi vengono pertanto puntualmente individuati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa).

Infine, con riferimento all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, vengono puntualmente individuati gli elementi di valutazione dell'offerta e i criteri motivazionali di valutazione nonché disciplinati il contenuto e i soggetti incaricati a svolgere l'attività di verifica e validazione della progettazione.

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