Mera facoltà della Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di comunicazione della motivazione dell’esclusione
05 Dicembre 2016
L'art. 79, comma 5-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che la comunicazione da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nei confronti del concorrente escluso dalla procedura di gara deve essere accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione, e che l'onere può essere assolto mediante l'invio dei verbali di gara. Di conseguenza, l'invio dei verbali di gara costituisce, ai sensi dell'art. 79, una mera facoltà per la Stazione Appaltante, che può soddisfare gli obblighi che la norma le impone anche mediante la sola illustrazione della motivazione dell'esclusione. |