Irrilevanza delle omissioni procedurali poste in essere dal subappaltatore
05 Dicembre 2016
In sede di gara pubblica, l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all'art. 107, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ne deriva, a maggior ragione, che nessuna conseguenza può essere collegata alle eventuali omissioni procedurali poste in essere dal subappaltatore, tra cui l'omessa dichiarazione ex art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006. |