Appalti sotto soglia, valutazione di (non) convenienza di un’offerta e regole del procedimento di verifica dell’anomalia

Paolo Del Vecchio
Simona Abbate
06 Febbraio 2017

Negli appalti sotto soglia, la stazione appaltante non deve attivare la verifica delle offerte anormalmente basse e può pertanto valutare la non convenienza di un'offerta senza previa determinazione della soglia di anomalia.

Negli appalti sotto soglia, la stazione appaltante non deve attivare la verifica delle offerte anormalmente basse e può pertanto valutare la non convenienza di un'offerta senza previa determinazione della soglia di anomalia.

Il legittimo potere di valutare la convenienza dell'offerta negli appalti sotto soglia. Il dettato dell'art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, come precisa l'Authority anticorruzione nel comunicato del presidente del 5 ottobre 2016, fornisce alla stazione appaltante il potere di escludere automaticamente, da un appalto pubblico sotto soglia, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, un'offerta anormalmente bassa. La stazione appaltante, inoltre, non ha l'obbligo di richiedere al concorrente la presentazione delle spiegazioni di un'offerta che appaia anormalmente anomala e non è tenuta a limitare l'esclusione nel solo caso in cui la prova fornita non giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, o nel caso di accertamento di una offerta anormalmente bassa. Pertanto, spetterà alla stazione appaltante valutare le offerte sulla base di un suo giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Com'è noto, in sede di verifica dell'attendibilità di un'offerta economica, costituisce consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, quello secondo il quale, le valutazioni dell'amministrazione, in tema di verifica di anomalia delle offerte sono insindacabili nel merito, salvo che risultino abnormi, ovvero manifestamente irragionevoli, ovvero ancora basate su erronei presupposti di fatto. (Cons. St., Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1269; Cons. St., Ad. plen. n. 8 del 2014).

Il più recente orientamento giurisprudenziale: la sentenza TAR Campania, Napoli, 26 gennaio 2017, n. 564. Di recente, su tale argomento, si è espresso il TAR Campania, con la sentenza sopra citata. Nel caso di specie, parte ricorrente aveva partecipato ad una procedura negoziale, indetta, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento e la sistemazione della pavimentazione stradale comunale. L'importo a base d'asta era di € 115.000,00 mentre il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo. Alla parte ricorrente veniva comunicata la sua esclusione, a cui seguiva l'aggiudicazione alla seconda in gara. Conseguentemente, la società esclusa proponeva ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione e della determinazione di aggiudicazione della gara, lamentando che, l'esclusione sarebbe avvenuta all'esito di un procedimento per la verifica dell'anomalia condotto in maniera illegittima in quanto sarebbe mancata la previa determinazione della soglia di anomalia. Non condividendo la prospettazione di parte ricorrente, il Collegio, pertanto, tenuto conto preliminarmente della natura tecnico – discrezionale dell'attività della stazione appaltante di valutare la convenienza dell'offerta presentata e dei limiti che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo incontrava al riguardo, ha qualificato il comportamento della stazione appaltante come legittimo esercizio del suo potere di valutare la convenienza dell'offerta.

In conclusione. La sentenza TAR Campania, Napoli, 26 gennaio 2017, n. 564, osservando che, nel caso di specie, si versava in ipotesi di appalto sotto soglia (art. 36 d.lgs. n. 50 del 2016) con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e che, non sussisteva, in tali casi, l'obbligo per la stazione appaltante di attivare il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina prevista dall'art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016, ha dichiarato la legittimità del provvedimento di esclusione dell'offerta avvenuta all'esito ad una valutazione connotata da discrezionalità tecnica da parte della stazione appaltante.

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