Ai fini della debenza del contributo unificato a chi spetta accertare se i motivi aggiunti introducono domande nuove?

06 Febbraio 2017

Il Giudice amministrativo può accertare, in via incidentale, se i motivi aggiunti amplino, o meno, l'oggetto della controversia ai fini della debenza del relativo contributo unificato.

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha - da quanto ci consta per la prima volta - stabilito che ai fini della debenza del contributo unificato spetta al Giudice amministrativo accertare se i motivi aggiunti amplino, o meno, l'oggetto della controversia.

Com'è noto, infatti, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 gli esorbitanti importi ivi indicati vanno versati all'atto del deposito, oltre che del ricorso principale e di quello incidentale, anche degli eventuali «motivi aggiunti che introducono domande nuove».

Com'è parimenti noto, nel valutare la compatibilità col diritto U.E. di tale disciplina nazionale, la Corte di giustizia ha ritenuto che «spetta al Giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento». E ha altresì stabilito che se «il Giudice nazionale (...) accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi» (Corte giust, 6 ottobre 2015, in causa C-61/14).

Ebbene, muovendo da tali premesse,il C.G.A. ha ritenuto che siffatto accertamento «non sfugg(a) all'ambito della giurisdizione amministrativa». Dunque, secondo tale impostazione, «nell'ambito del proprio governo delle spese complessive di giudizio», il Giudice amministrativo può in via incidentale verificare se i motivi aggiunti vadano in concreto ad ampliare l'oggetto della controversia già instaurata.

Del resto, come si legge nella sentenza in parola, «sarebbe […] singolare che [tale] accertamento […] fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti)» e, quindi, a verificare se «s'imponga un'autonoma disamina dei motivi aggiunti, o [se] invece questi non la richiedano poiché realizzano […] una dilatazione soltanto formale del thema decidendum».

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