La verifica di congruità dell’offerta con particolare riguardo ai costi del lavoro

Claudio Fanasca
06 Marzo 2017

Nel procedimento di valutazione dell'anomalia sono ammesse le giustificazioni sui costi che si fondano su errori di calcolo, su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti comunque chiara la congruità e adeguatezza dell'offerta così come originariamente formulata, fermo restando che la stessa deve essere immodificabile nei suoi contenuti.In sede di verifica della congruità dei costi del lavoro nell'ambito del procedimento di valutazione della possibile anomalia dell'offerta, la stazione appaltante deve utilizzare le relative tabelle ministeriali, prendendo a riferimento il costo medio orario e moltiplicandolo per il numero delle ore che è ragionevolmente necessario al personale dei vari livelli per svolgere il servizio a base di gara.

Il Consiglio di Stato ha rammentato preliminarmente il principio giurisprudenziale secondo cui nel procedimento di valutazione dell'anomalia sono ammesse le giustificazioni sui costi che si fondano su errori di calcolo, su fatti sopravvenuti ovvero su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti comunque chiara la congruità e adeguatezza dell'offerta così come originariamente formulata, fermo restando che l'offerta deve essere immodificabile nei suoi contenuti (in termini, cfr. Cons. St., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102; Id., Sez. V, 16 novembre 2015 n. 5218; Id., Sez. III, 3 febbraio 2016, n. 438). In particolare, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, solo quest'ultima è immodificabile, mentre le giustificazioni sono sicuramente rettificabili e integrabili, coerentemente con quella che risulte essere la finalità propria del procedimento in parola di appurare e apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto.

Ciò posto, il Consiglio di Stato ha osservato che, con particolare riguardo alla verifica di congruità dei costi del lavoro nell'ambito del procedimento di valutazione della possibile anomalia dell'offerta, la stazione appaltante deve utilizzare le tabelle ministeriali all'uopo previste tenendo conto del processo di elaborazione delle tabelle stesse e della relativa logica e, segnatamente, prendendo a riferimento il costo medio orario e poi moltiplicandolo per il numero delle ore che è ragionevolmente necessario al personale dei vari livelli per svolgere il servizio posto a base di gara.

A tal riguardo, il Collegio ha evidenziato che le predette tabelle seguono un procedimento logico matematico teso ad evidenziare, in prima battuta, il costo annuale contrattuale per il datore (comprensivo dei costi previdenziali) del singolo dipendente a seconda del livello ricoperto e, in secondo luogo, il costo orario medio, che è il risultato della divisione tra costo annuale e le ore annue (non teoriche ma) mediamente lavorate (ossia quelle al netto delle ferie e alle altre assenze fisiologiche). Di talché, come già chiarito dalla giurisprudenza, il costo dell'orario medio è una somma comprensiva sia del costo dell'ora lavorativa effettiva sia dei costi di sostituzione (cioè quelli necessari a retribuire il sostituto) che il datore deve affrontare per coprire le assenze fisiologiche (si veda, in particolare, Cons. St., Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6131).

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