Inutilizzabilità del soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione postuma della posizione previdenziale dei concorrenti

Redazione Scientifica
06 Marzo 2017

Nelle gare di appalto, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale...

Nelle gare di appalto, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la Stazione Appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, per cui anche l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di d.u.r.c. negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del d.l. n. 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ossia con riferimento al d.u.r.c. chiesto dall'impresa e non anche al d.u.r.c. richiesto dalla Stazione Appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006 ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

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