Riserva in caso di sospensione dei lavori divenuta illegittima per il suo eccessivo protrarsi

Redazione Scientifica
06 Aprile 2016

In tema di appalto pubblico, in caso di sospensione dei lavori, è tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa o in un qualsiasi atto successivo...

In tema di appalto pubblico, in caso di sospensione dei lavori, è tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione, quando questa, benché inizialmente legittima, abbia, poi, perso tale connotazione per il suo eccessivo protrarsi, con il conseguente collegamento del danno a quest'ultimo, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appaltatore è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori; resta peraltro salva, tenuto conto della distinzione tra il momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, la facoltà dell'appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l'entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale anche con riferimento al periodo precedente la formulazione della riserva.

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