È legittima e non comporta obbligo di risarcimento del danno la revoca della gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

06 Maggio 2016

Il Collegio afferma che è legittimo, alla stregua dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento con il quale la stazione appaltante ritira, in autotutela, una procedura selettiva a seguito di una nuova, ponderata, valutazione che ha evidenziato la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base delle originarie condizioni, al fine di ottenere un risparmio economico.

Nel caso di specie il Comune ha disposto la revoca della procedura di gara affermando la necessità di contenere le spese e di impiegare correttamente le proprie risorse, in quanto la esternalizzazione di uno dei servizi oggetto della gara in questione, avrebbe determinato un ingiustificato incremento dei costi a carico dell'utenza, e ciò in quanto la predetta funzione era da lungo tempo svolta dal personale comunale, il quale, peraltro, era difficilmente collocabile in altri settori in ragione sia della qualifica rivestita, sia dell'età avanzata.

Ebbene, i giudici nel respingere il ricorso proposto avverso tale provvedimento dall'unico partecipante alla gara in parola, hanno statuito che fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, puntualizzando che le ragioni tecniche nell'organizzazione del servizio attinenti le concrete modalità di esecuzione, il riassetto societario, la volontà di provvedere in autoproduzione e non mediante esternalizzazione, la necessità di consentire attraverso tale scelta organizzativa un maggior assorbimento di personale in un quadro di attività concertate in sede sindacale mirante alla valorizzazione del personale interno, sono tutti profili attinenti al merito dell'azione amministrativa e di conseguenza insindacabili da parte del giudice in assenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza (cfr. Cons. St., Sez. V, 9 aprile 2010, n. 1997); anche il riferimento al risparmio economico derivante dalla revoca è stato ritenuto legittimo motivo della stessa (cfr, ex multis, Cons. St., Sez. III, 29 luglio 2015 n. 3748).

Con la conseguenza che tale revoca non è idonea a fondare alcuna responsabilità in capo alla stazione appaltante, né tantomeno alcun obbligo risarcitorio nei confronti del concorrente.

Ciò in quanto la responsabilità precontrattuale non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, poiché fino a tale momento gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della Pubblica amministrazione.

Ed anche perché i bandi di selezione non rientrano – diversamente dall'aggiudicazione definitiva – tra i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole per i quali l'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 prevede l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti interessati quale ristoro dei pregiudizi provocati dal provvedimento di secondo grado.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.