Rapporto tra giudizio di costituzionalità e rimessione al Giudice comunitario e sottoposizione a quest’ultimo di varie questioni in tema di concessione di giochi

Redazione Scientifica
03 Giugno 2016

Rimette alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali, formulando i corrispondenti quesiti...

Rimette alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali, formulando i corrispondenti quesiti:

a) in via principale: se l'artt. 267, par. 3, del Trattato FUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l'obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europeo qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui si chiede l'interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi perché rivenienti in norme della Costituzione e non dei Trattati europei;

b) in via subordinata rispetto al primo quesito, per il caso in cui la Corte risolva la questione di interpretazione dell'art. 267, par. 3, nel senso che sia obbligatorio il rinvio pregiudiziale: se le disposizioni ed i principi di cui agli articoli26 - Mercato interno –49 – Diritto di stabilimento - 56 – Libertà di prestazione dei servizi - 63 – Libertà di circolazione dei capitali - del Trattato FUE e 16 – Libertà d'impresa – della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché il generale principio del legittimo affidamento (che “rientra tra i principi fondamentali dell'Unione”, come affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 marzo 2013, causa C-545/11), ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale (art. 1, co. 78, lett. b), nn. 4, 8, 9, 17, 23, 25, della legge n. 220/2010, che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti ed obblighi per il tramite di un atto integrativo della convenzione già in essere (e senza alcun termine per il progressivo adeguamento).

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