Appalto per l’affidamento di servizi legali

Redazione Scientifica
01 Giugno 2017

Il nuovo codice dei contratti, che ha fedelmente recepito sul punto le direttive comunitarie...

Il nuovo codice dei contratti, che ha fedelmente recepito sul punto le direttive comunitarie, ha mantenuto i servizi legali tra gli appalti elencati nell'allegato IX, cui si applica il regime “alleggerito” ex artt. 140 e ss., mentre all'art. 17 sono elencati tra gli appalti esclusi dall'applicazione del codice quelli di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali tra cui, per quanto qui interessa, quelli di “rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni” con la conseguenza che l'affidamento dell'attività contenziosa è sottratto al codice dei contratti.

E' illegittima la scelta dell'amministrazione comunale di procedere all'affidamento dell'attività legale con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell'art. 95 del codice – applicabile all'appalto sottosoglia per cui è causa – poiché il legislatore ne ha reso possibile l'applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.

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