Conseguenze della violazione, da parte delle SOA, dell’obbligo di attivazione del procedimento di controllo

Redazione Scientifica
06 Giugno 2017

È obbligo delle SOA, ricevuta in qualsiasi modo la notizia della falsità della documentazione o della mendacità della dichiarazione resa dall'impresa in sede di attestazione...

È obbligo delle SOA, ricevuta in qualsiasi modo la notizia della falsità della documentazione o della mendacità della dichiarazione resa dall'impresa in sede di attestazione, procedere al tempestivo avvio del procedimento ex art. 40, commi 9-ter e quater, d.lgs. 163 del 2006 finalizzato all'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. m bis. L'avvio del procedimento, oltre che essere comunicato all'impresa e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, deve essere inserito nel Forum secondo le modalità indicate nel Comunicato alle SOA n. 60 del 2010. Il ritardo nell'avvio del procedimento di controllo – determinando la violazione dei principi tesi a garantire l'estromissione dal mercato delle imprese prive dei requisiti di qualificazione – determina l'applicazione della sanzione del richiamo per la violazione dell'art. 12, comma 2, d.P.R. n. 34 del 2000 e l'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 73, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 207 del 2010.

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