Diritto di accesso «ai fini della difesa in giudizio» e riservatezza tecnica

Nicola Posteraro
06 Giugno 2017

Il TAR ha affermato che le "compressioni" al diritto di accesso agli atti di gara di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici rappresentano "norme speciali e, comunque, eccezionali", come tali da interpretarsi in modo restrittivo. La deroga a tale eccezione, contenuta nel comma 6 della suddetta disposizione, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, consente pertanto "una riespansione e riaffermazione del diritto generalmente riconosciuto nel nostro ordinamento di accedere agli atti" cosicché la stessa può essere considerata una “eccezione all'eccezione” e, dunque, "nuovamente regola".

Il TAR, dopo aver ricordato che l'ultimo comma dell'art. 53 del Codice dei contratti chiarisce «in maniera cristallina ed inequivoca» che l' esclusione dell'accesso per motivi di riservatezza tecnica consente comunque l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, si sofferma sulla corretta declinazione della formula «ai fini della difesa in giudizio».

La sentenza precisa che il diritto di accesso ai documenti di gara non viene meno a seguito del decorso del termine utile per intraprendere azioni giurisdizionali volte alla contestazione dell'esito della procedura di gara avanti il TAR competente.

Il Collegio, infatti, evidenzia che la tutela impugnatoria ai fini caducatori (soggetta allo stringente termine decadenziale dimezzato) non esaurisce lo spettro di forme di difese in giudizio del concorrente non aggiudicatario, poiché il ricorrente può ancora azionare l'autonoma e concorrente tutela risarcitoria.

Il TAR precisa dunque che, se l'accesso «è diritto dell'interessato ammesso in via generale dalla l. n. 241/1990, le compressioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 53 del Codice rappresentano norme speciali e, comunque, eccezionali, da interpretarsi in modo restrittivo (attenendosi a quanto tassativamente ed espressamente contenuto in esse); mentre le deroghe a tali eccezioni, contenute nel comma 6 di tale ultima disposizione, consentendo una riespansione e riaffermazione del diritto generalmente riconosciuto nel nostro ordinamento di accedere agli atti, possono ben essere considerate “eccezioni all'eccezione” e, dunque, nuovamente regola».

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