Sull’onere di indicazione delle quote di esecuzione del servizio nell’RTI

06 Luglio 2017

L'indicazione delle quote di esecuzione del servizio da parte delle società raggruppate può avvenire sia in forma descrittiva che percentuale, anche nella vigenza del nuovo art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel silenzio dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 circa le modalità di specificazione delle parti del servizio che ciascun impresa raggruppata si impegna ad eseguire, rimane fermo il principio statuito dall'Adunanza Plenaria 5 luglio 2012, n. 6, per il quale l'indicazione delle quote di esecuzione del servizio da parte delle singole società raggruppate può avvenire sia in forma descrittiva che percentuale. Sia nell'uno che nell'altro caso è del tutto irrilevante la circostanza che alcune delle società raggruppate si impegnino a svolgere una parte minima del servizio.

Il principio è affermato dal Consiglio di Stato con riferimento ad un appalto di servizi che non prevedeva espressamente l'attività di customer satisfaction nel suo oggetto. Tuttavia il Disciplinare di gara prevedeva che il servizio venisse reso in conformità alla certificazione UNI EN ISO 9001, la quale impone un sistema di monitoraggio e misurazione della soddisfazione dei clienti, entro la quale può farsi rientrare l'attività di customer satisfaction.

Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che l'oggetto dell'appalto debba essere identificato facendo riferimento alle disposizioni complessivamente recate dalla lex specialis.

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