Risoluzione del rapporto tra privato e concessionaria di pubblico servizio e presupposti perché sussista la giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
30 Agosto 2016
A fronte della risoluzione di un contratto (“Contratto per Punto di Vendita Fisico di Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale”) stipulato tra il privato ricorrente e la concessionaria del servizio nazionale di raccolta dei giochi, qualora il ricorrente faccia valere, quale petitum sostanziale, non l'esistenza della concessione di servizio pubblico o l'esercizio dei poteri autoritativi ad essa connessi, bensì l'applicazione della clausola risolutiva espressa del predetto contratto, sussiste la giurisdizione ordinaria del giudice civile e non quella esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che il rapporto concessorio non si rinviene tra il ricorrente (titolare del punto vendita) e la concessionaria del servizio nazionale di raccolta dei giochi, bensì tra quest'ultima e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (oggi Agenzia delle Dogane e dei monopoli). |