Sulla clausola di equivalenza

Redazione Scientifica
06 Settembre 2017

Quando una ditta intende avvalersi della clausola di equivalenza...

Quando una ditta intende avvalersi della clausola di equivalenza ex art. 68 d.lgs. n. 163 del 2006, ha l'onere di dimostrare l'equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara (Cons. St., sez. III, 13 maggio 2011, n. 2905).

È nell'offerta tecnica che il concorrente deve fornire “prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche anche mediante relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto” e rappresentando comunque alla stazione appaltante con separata dichiarazione “l'equivalenza del proprio prodotto alle caratteristiche tecniche descritte nella legge di gara” (art. 68, commi 4, 5 e 6 d.lgs. n. 163 del 2006).

Tale norma richiede – ai fini del riconoscimento dell'equivalenza – che la concorrente fornisca sia la dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti, sia la documentazione attestante tale presupposto.

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