Piena ed effettiva conoscenza e dies a quo per la proposizione del ricorso avverso gli atti di gara

Redazione Scientifica
06 Settembre 2017

La disposizione contenuta nell'art. 79, comma 5-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163...

La disposizione contenuta nell'art. 79, comma 5-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha posto in via di principio uno strumento privilegiato, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche nei riguardi di tutti i partecipanti alla gara ad evidenza pubblica, e della stessa amministrazione appaltante. La disposizione non ha introdotto forme di comunicazione tassative o esclusive ai fini della piena conoscibilità degli atti della procedura. Pertanto, anche in assenza (o prima) della comunicazione prescritta, è ipotizzabile che la parte interessata possa ottenere la piena conoscenza del provvedimento lesivo.

La mera pubblicazione del verbale recante i punteggi assegnati alle offerte in gara non costituisce indice probatorio univoco della effettiva piena conoscenza dell'atto. In definitiva non vi sono dubbi che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., nei giudizi aventi ad oggetto le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, il ricorso debba essere proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (oggi sostanzialmente trasfuso nell'art. 76 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), qualora non sia positivamente accertato che la parte ricorrente abbia ottenuto la piena conoscenza dell'atto impugnato in un'epoca precedente

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