Rilevanza del grave errore ed onere dichiarativo

Redazione Scientifica
06 Ottobre 2016

È legittima l'esclusione disposta nei confronti di un'impresa che, partecipando ad una gara pubblica per l'affidamento di lavori...

È legittima l'esclusione disposta nei confronti di un'impresa che, partecipando ad una gara pubblica per l'affidamento di lavori, in violazione delle previsioni del disciplinare di gara, abbia omesso di rendere una dichiarazione sostitutiva concernente la mancata commissione di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate in pubbliche gare, indipendentemente dalle controversia al riguardo insorte.

Il combinato disposto della lettera f) del comma 1 dell'art. 38 c.c.p. con il comma 2 del medesimo art. 38 milita nel senso dell'obbligatorietà per i concorrenti di dichiarare a pena di esclusione la sussistenza di tutti i propri precedenti professionali dai quali la stazione appaltante può discrezionalmente desumere la loro inaffidabilità in ossequio ai principi di lealtà, diligenza e buona fede che devono intercorrere tra le parti nella disciplina degli appalti pubblici, a prescindere dal merito in ordine all'effettiva pertinenza e rilevanza dei fatti addebitati in altri rapporti contrattuali.

La risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto di lavori stipulato con altra stazione appaltante a causa gravi ritardi nell'adempimento delle opere commissionate integra un grave errore professionale che legittima la risoluzione del contratto, l'annotazione nel casellario ANAC e la successiva esclusione da altre gare, tenuto conto, altresì, che l'art. 38, lett. f), c.c.p. comprende anche le gravi negligenze e l'inadempienza dovuta a ritardo nel comportamento dei lavori.

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