Principio di rotazione per le gare sotto soglia

Maria Stella Bonomi
06 Ottobre 2016

La circostanza che una società abbia effettuato il servizio nell'anno precedente giustifica il mancato invito alla gara in applicazione del disposto di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

La fattispecie portata dinanzi al TAR concerneva l'applicazione del c.d. principio di rotazione, previsto dall'art. 36, comma 1, del nuovo Codice Appalti per i contratti sotto soglia.

La sentenza chiarisce che il mancato invito alla gara della ditta che aveva effettuato il servizio nell'anno precedente è pienamente legittimo e conforme alla lex specialis.

Trova, infatti, applicazione il sopra richiamato art. 36, il quale prevede espressamente il rispetto del principio di rotazione al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione alla gare di microimprese, piccole e medie imprese.

Il Collegio, infine, precisa che, trattandosi di una normativa speciale concernente le gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa generale delle gare.

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