È nullo il contratto di avvalimento che riproduca tautologicamente il testo del disciplinare di gara

Guglielmo Aldo Giuffrè
06 Dicembre 2016

Il contratto di avvalimento, per come disciplinato nel nuovo Codice dei contratti pubblici, deve considerarsi nullo qualora, attenendo a requisiti di natura tecnica, si risolva in una mera riproduzione tautologica del testo del disciplinare di gara, omettendo la puntuale indicazione dei mezzi che la ditta ausiliaria dovrebbe fornire alla ausiliate per rendere effettivo il possesso del requisito di gara.

Pronunciandosi sull'esclusione da una procedura di gara bandita nel vigore del nuovo Codice, il Collegio, dopo aver ripercorso brevemente la genesi dell'avvalimento nel nostro ordinamento e la ratio dello stesso nel d.lgs. 163 del 2006, si è soffermato sul tenore delle modifiche apportate all'istituto dall'art. 1, comma 1, lett. zz), l. n. 11 del 2016, che ha delegato il Governo a redigere il nuovo Codice dei contratti pubblici, e dall'art. 89 di quest'ultimo Codice, evidenziando che tali disposizioni impongono che il contratto di avvalimento indichi, nel dettaglio, le risorse e i mezzi prestati dalla ditta ausiliaria, specialmente nel caso in cui l'oggetto del contratto consista in certificazioni di qualità oppure in certificati attestanti il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara. Tali modifiche normative, infatti, sostiene la Sezione, comportano necessariamente la nullità di un contratto di avvalimento afferente requisiti di natura tecnica, il quale, risolvendosi in una mera riproduzione tautologica del testo del disciplinare di gara, ometta l'indicazione dei singoli mezzi, del personale, dei materiali e delle specifiche risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, rendendo così impossibile alla stazione appaltante conoscere ex ante, secondo le regole dell'evidenza pubblica, quali siano i requisiti e le risorse concretamente prestate alle imprese ausiliate.

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