Circa la distinzione tra attività di portierato e attività di vigilanza

Redazione Scientifica
01 Dicembre 2016

Ciò che qualifica un determinato servizio come vigilanza, è la salvaguardia di beni, e quindi...

Ciò che qualifica un determinato servizio come vigilanza, è la salvaguardia di beni, e quindi un'attività svolta professionalmente da privati con l'utilizzazione di personale munito di divisa e di tesserino di identificazione, di locali e di mezzi, costituente per sua natura attività integrativa di quella svolta dalle forze di polizia; essa si distingue da quella di portierato, che si caratterizza invece per essere destinata a garantire l'ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori, senza che vengano in alcun modo in rilevo, se non in via del tutto mediata ed indiretta, finalità di prevenzione e sicurezza, onde esso può essere reso da soggetti privi dell'autorizzazione di polizia.

È compatibile con i caratteri dell'attività di portierato il fatto che tra i compiti degli addetti sia compreso, come nella specie, il monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione, unitamente all'obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico, ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione, per i necessari interventi; viceversa qualora la centrale operativa sia direttamente collegata alle forze dell'ordine, è necessario il possesso dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 134 t.u.l.p.s., ., richiesta dall'allegato D al d.m. n. 269 del 2010.

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