Redazione Scientifica
05 Dicembre 2016

In caso di carenza degli «elementi» necessari di conoscenza ...

In caso di carenza degli «elementi» necessari di conoscenza (che dovrebbero essere “a regime” già oggetto della comunicazione ex art. 79) soccorre, secondo il sistema ideato dal legislatore all'art. 79 comma 5-quater, il potere di accesso “speciale”, breve, che la parte può proporre entro 10 giorni decorrenti dalla comunicazione.

E' per questo che la prevalente giurisprudenza riconosce esservi, in caso di «carenza dei contenuti» della comunicazione (prescritti per legge), un inevitabile “slittamento” del termine di decadenza di 30 giorni, di almeno ulteriori 10 giorni, per impugnare l'aggiudicazione, in modo da consentire alla parte di essere effettivamente edotta ed a conoscenza degli elementi che caratterizzano l'offerta che si ritiene (eventualmente) di contestare, alla luce della visione di atti (prima non conoscibili).

In punto di decadenza/tardività, il soggetto che si ritiene leso da un'aggiudicazione è nelle condizioni di poterla ragionevolmente e consapevolmente impugnare solo dopo che l'Amministrazione (o spontaneamente o tramite soddisfazione dell' accesso) lo ha effettivamente edotto degli “elementi” essenziali dell'offerta dell'aggiudicataria.

In caso di carenza di conoscenza delle “caratteristiche e vantaggi” dell'offerta selezionata (con la comunicazione, ancorchè con allegazione di verbali non esplicativi), l'impugnabilità (ed il termine di 30 gg.) può scattare solo dopo l' acquisizione degli ulteriori elementi documentali, acquisiti a seguito dell'avvenuto espletamento del procedimento abbreviato di “accesso speciale”.

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