Quando è possibile configurare un ricorso cumulativo in caso di esclusione da una gara per differenti lotti?

Guglielmo Aldo Giuffrè
06 Dicembre 2016

La sentenza richiama le condizioni per la proposizione di un ricorso cumulativo in caso di esclusione da una gara per i diversi lotti per i quali era stata presentata offerta, evidenziando che solo qualora le ragioni dell'esclusione per i diversi lotti siano assolutamente identiche e non vi sia alcuna possibilità di differenziare i gravami è corretto proporre un unico ricorso avverso le differenti esclusioni. Rileva peraltro che nella specie non ricorreva l'ipotesi del ricorso cumulativo essendo l'azione rivolta contro i provvedimenti che avevano contestualmente escluso l'impresa da tutti e tre i lotti.

La società ricorrente, dopo essere stata esclusa dalla procedura di gara contestualmente per i tre lotti per i quali aveva presentato la propria offerta, in ragione della produzione di una dichiarazione in ordine alla sussistenza del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 (posto che non aveva dichiarato l'esistenza di una risoluzione contrattuale nell'espletamento di una precedente commessa pubblica con altra Amministrazione), proponeva un ricorso cumulativo avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la contestuale esclusione dai tre lotti. La Sezione, pronunciandosi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo proposta dall'Amministrazione, ha ritenuto che il ricorso de quo non ricade nell'ipotesi contemplata dall'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., introdotto dall'art. 204, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 50 del 2016, a norma del quale «nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto», in quanto, sebbene la ricorrente abbia partecipato alla gara per tre diversi lotti, essa è stata esclusa dalla procedura con un unico provvedimento, oltre che per le medesime ragioni, per tutti e tre i lotti e non vi era alcun modo di differenziare i diversi ricorsi eventualmente proposti se non cambiando il numero del lotto per il quale il ricorso veniva proposto. Il Collegio ha infatti ritenuto il caso in esame differente da quello, deciso da Cons. St., Ad. plen. n. 5 del 2015, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo proposto avverso una gara unica, ma suddivisa in lotti del tutto indipendenti, nella quale le prestazioni richieste alle imprese partecipanti erano eterogenee sia dal punto di vista funzionale che strutturale e i motivi introdotti erano in parte diversi, risiedendo nella specificità di ciascun lotto di gara.

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