Omessa indicazione degli oneri della sicurezza

Redazione Scientifica
07 Febbraio 2017

In materia di oneri interni per la sicurezza...

In materia di oneri interni per la sicurezza, in forza di quanto sancito dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (sentenza 27 luglio 2016, n. 19), per le gare bandite prima del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), laddove l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia contestato che dal punto di vista sostanziale l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l'esclusione del concorrente non può essere disposta, se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l'offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio del potere di soccorso istruttorio.

È contraria ai principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dalla direttiva 2004/18/CE l'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per via dell'inosservanza dell'obbligo di scorporare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, quando questo obbligo - il cui mancato rispetto è sanzionato con l'esclusione dalla procedura - non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un'interpretazione di tale normativa diretta a colmare, attraverso l'intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti.

I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che essi non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice.

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