Competenze del RUP nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ester Santoro
07 Febbraio 2017

Anche nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre che in quelle secondo il criterio del prezzo più basso, il RUP può svolgere, sempre in seduta pubblica, tutte le attività prive di discrezionalità, tra cui rientra quella di verifica della documentazione presentata dai concorrenti.

La sentenza ha precisato quali attività possono essere compiute dal RUP nelle procedure da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quali, invece, sono di competenza esclusiva della Commissione di gara. Nel caso di specie, la ricorrente – classificatasi al quarto posto di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio dei tessili di un'Azienda ospedaliera – aveva censurato l'illegittimità della procedura di gara in quanto il RUP, prima dell'insediamento della Commissione di gara, aveva proceduto all'apertura delle buste delle offerte e alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta.

Nel rigettare la censura (che era stata dichiarata assorbita nella sentenza di primo grado), il Consiglio di Stato ha evidenziato che, nel caso di specie, non potesse parlarsi di “surroga” del RUP nelle valutazioni proprie della Commissione. Infatti, detto organo si era limitato a procedere in seduta pubblica alla sola verifica della documentazione presentata dai concorrenti, senza compiere alcuna attività amministrativa di carattere discrezionale.

La pronuncia ha, in particolare, chiarito che, nell'ambito dell'articolata procedura di scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è possibile operare un distinguo tra le sottofasi caratterizzate da un'attività priva di qualsiasi discrezionalità che ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), e le sottofasi caratterizzate da discrezionalità tecnica che, invece, devono essere necessariamente svolte dalla Commissione di gara. Rientrano nella prima categoria, le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti, dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell'attribuzione del relativo punteggio. Di contro, la sola sottofase di valutazione delle offerte tecniche, che comprende l'apprezzamento degli elementi tecnici delle singole offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati deve essere svolta necessariamente da una Commissione giudicatrice.

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