La stazione appaltante è tenuta a ritirare, entro il termine di scadenza delle offerte, le domande di partecipazione in giacenza presso l’ufficio postale

Ester Santoro
07 Febbraio 2017

L'art. 77 d.lgs. n. 163 del 2006, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3 del Codice postale (d.P.R. n. 655 del 1982), impone alle Amministrazioni un peculiare obbligo di diligenza, obbligandole a ritirare regolarmente (soprattutto entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte ad una procedura di gara) tutta la corrispondenza loro diretta presso l'ufficio postale che la trattiene. Va, pertanto, considerata tempestiva la domanda di partecipazione ad una gara consegnata all'ufficio postale di destinazione entro il termine di scadenza delle offerte, nonostante sia stata ritirata tardivamente – ma senza colpa del concorrente – dall'impiegato dell'Amministrazione incaricato al suddetto adempimento.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura di gara nei confronti di un concorrente che, avvalendosi della facoltà – prevista nella lex specialis e dal Codice di contratti pubblici – di spedire l'offerta a mezzo del servizio postale, aveva fatto pervenire il plico, entro la scadenza, presso l'Amministrazione destinataria, nonostante questo fosse rimasto in giacenza presso l'ufficio postale e ritirato solo il giorno seguente la scadenza delle offerte.

Il Collegio ha evidenziato che le domande di partecipazione ad una gara – così come tutta la corrispondenza indirizzata all'Amministrazione – deve intendersi pervenutale fin dal momento in cui è nella sua giuridica disponibilità presso l'ufficio postale di destinazione, non rilevando il momento del suo ritiro.

Infatti, l'art. 77 dell'abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che l'invio delle domande di partecipazione per mezzo del servizio postale è modalità normale di presentazione delle stesse ed è sempre ammissibile, mentre la consegna a mano non costituisce un mezzo esclusivo. Detta previsione va coordinata con il disposto di cui all'art. 36, comma 3, del Codice postale (d.P.R. n. 655 del 1982) secondo cui «sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici pubblici». Quest'ultima disposizione, secondo il Consiglio di Stato, impone alle Amministrazioni un particolare onere di diligenza, ovvero le obbliga a ritirare regolarmente la corrispondenza loro diretta presso l'ufficio che la trattiene.

Con specifico riferimento alle domande di partecipazione ad una gara, il suddetto obbligo di diligenza impone di ritirare, al momento della scadenza del termine relativo, tutta la corrispondenza giacente presso l'ufficio. In caso contrario, si rimetterebbe all'arbitrio dell'Amministrazione destinataria, che in fatto per qualsiasi ragione non ritiri il plico pervenuto all'ufficio postale nei termini, l'individuazione concreta di chi può partecipare, con evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Inoltre, dall'interpretazione del citato art. 36 del Codice postale in combinato disposto con l'art. 1335 c.c. si ricava che le comunicazioni recettizie «si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia». Nel caso di specie, la stessa Amministrazione aveva affermato in giudizio che un proprio incaricato si era recato presso l'ufficio postale il giorno di scadenza delle offerte, ma che, in quella data, non gli era stato consegnato il plico della società ricorrente. In detta situazione, secondo il Collegio non poteva essere ravvisata un'impossibilità incolpevole in capo alla P.A. e la domanda di partecipazione doveva ritenersi giunta nei termini prevista dalla lex specialis.

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