Obbligo di puntuale motivazione a carico della S.A., ove intenda escludere dalla gara un concorrente per violazione art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163/2006

Redazione Scientifica
07 Marzo 2017

L'art. 38, lett. f), d. lgs. n. 163 del 2006 non ha carattere sanzionatorio...

L'art. 38, lett. f), d. lgs. n. 163 del 2006 non ha carattere sanzionatorio, ma contempla una misura a presidio dell'elemento fiduciario; tale misura esclude di per sé qualsiasi automatismo, perché l'esclusione deve essere il risultato di una motivata valutazione dell'episodio addebitato all'operatore economico sindacabile dal giudice amministrativo. Gli elementi a tal fine rilevanti possono, in astratto, essere desunti anche da fatti oggetto di un procedimento penale, ma a tale fine è necessario che l'Amministrazione individui con precisione quali siano le condotte esecutive rilevanti che hanno integrato gli estremi del grave errore professionale e determinato l'interruzione del rapporto fiduciario. In definitiva, nel caso in cui la Stazione Appaltante desume da procedimenti penali l'esistenza di fatti idonei ad integrare gli estremi del grave errore professionale, ha l'onere di una puntuale descrizione di tali fatti e della loro incidenza causale sul rapporto fiduciario al fine di evitare che si realizzi una automatica sovrapposizione di una fattispecie dotata di una sua autonomia (art. 38, comma 2, lett. c) con altra fattispecie dotata anch'essa di proprie caratteristiche identificative (art. 38, comma 2, lett. g), in violazione del principio di tassatività della cause di esclusione.

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