Il controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di acquisto tramite richieste di offerta (cc.dd. RDO) condotte sul MEPA

Luigi Seccia
15 Febbraio 2016

Con il recente comunicato del 10 dicembre 2015, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione interviene a fornire alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 38, d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163, nelle procedure di gara esperite sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con la modalità denominata “richiesta di offerta” (RDO).

Con il recente comunicato del 10 dicembre 2015, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione interviene a fornire alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 38, d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163, nelle procedure di gara esperite sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con la modalità denominata “richiesta di offerta” (RDO).

Nel comunicato di che trattasi, l'Autorità di settore specifica, in particolare, che le singole stazioni appaltanti che utilizzano il predetto sistema sono tenute a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale unicamente nei confronti del soggetto aggiudicatario (sottoposto, altresì, alle verifiche di cui all'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 secondo quanto previsto dall'art. 328, comma 5, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e non anche nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura di affidamento.

Secondo quanto chiarito dall'ANAC, infatti, le verifiche rilevanti ai fini della mera partecipazione alle gare gestite con modalità telematiche sono quelle condotte da Consip S.p.A. nell'ambito del rilascio dell'abilitazione ad accedere ed operare sul sistema: in questa sede Consip S.p.A., in qualità di gestore del MepA, è tenuta ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale controllando ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici in fase di abilitazione e rinnovate ogni sei mesi. L'esecuzione delle prestazioni richieste nella singola RDO resta, invece, subordinata ad una ulteriore ed indefettibile verifica, condotta direttamente dalla stazione appaltante, eventualmente ricorrendo al sistema AVCPass reso disponibile dalla stessa Autorità.

Il recente comunicato reca dunque indicazioni operative atte a chiarire ulteriormente il funzionamento di un sistema – il MePA, appunto – sempre più rilevante, perché reso obbligatorio non solo per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria indicate dall'art. 1, comma 450, l. n. 296 del 2006 ma anche per le acquisizioni di importo eccedente la soglia comunitaria effettuate dai Comuni non capoluogo di provincia (v. il nuovo art. 33, comma 3-bis, secondo periodo, d. lgs. n. 163 del 2006).

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