Sull’illegittimità della disciplina di gara per l’affidamento di due distinti servizi

Redazione Scientifica
07 Aprile 2017

A fronte di un appalto destinato ad acquisire due diversi servizi...

A fronte di un appalto destinato ad acquisire due diversi servizi (nella specie, servizio di portierato e servizio di vigilanza armata), è irragionevole esigere che tutti i concorrenti debbano possedere i requisiti comprovanti la capacità tecnica per l'espletamento di uno soltanto dei due – per il quale è previsto l'utilizzo di un numero di addetti pari a quello previsto per l'altro. Si tratta di un requisito eccessivamente restrittivo della platea dei concorrenti e, in definitiva, contrario al principio, di derivazione europea, per il quale deve essere garantita la più ampia partecipazione alla gara. Pertanto, è illegittima la disciplina di gara, nella parte in cui richiede che tutte le imprese partecipanti, anche in forma associata, debbano possedere il requisito della licenza di esercizio rilasciata dalla competente Autorità ai sensi dell'art. 134 del R.d. n. 733 del 1931.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.