Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica

Enrico Zampetti
07 Aprile 2017

La sentenza afferma che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica implica, a garanzia dell'imparzialità della valutazione, che nessun elemento economico debba essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia effettuato i propri apprezzamenti sull'offerta tecnica. Precisa inoltre che la valutazione in sede di esame dell'offerta tecnica di una franchigia annuale relativa ad una parte delle attività oggetto dell'appalto è potenzialmente idonea a compromettere l'imparzialità della valutazione.

Il caso origina dal ricorso proposto in primo grado dalla ditta seconda classificata avverso l'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di servizi di manutenzione e gestione di impianti tecnologici. L'impugnazione contesta la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario risulterebbero inserito un elemento prettamente economico quale “una franchigia annuale a proprio carico sulle attività riguardanti la manutenzione straordinaria”. La presenza nell'offerta tecnica del suddetto elemento avrebbe consentito alla Commissione di apprezzare “pima del tempo” la consistenza e la convenienza dell'offerta economica, in palese violazione del principio d'imparzialità.

Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata le censura ed ha annullato l'aggiudicazione. Avverso la decisione di accoglimento l'aggiudicataria ha proposto appello al Consiglio di Stato escludendo la violazione del contestato divieto.

Nel confermare la sentenza di primo grado, la decisione in commento rileva anzitutto che la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica integra una causa di esclusione dalle gare pubbliche, essendo riconducibile al più generale principio di segretezza dell'offerta espressamente richiamato nell'articolo 46, co.1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006. Ribadisce poi che la ratio del divieto è nella garanzia di una valutazione serena ed imparziale, che non sarebbe tale (o rischierebbe di non esserlo) se la Commissione conoscesse gli elementi economici prima di rendere le proprie valutazioni sull'offerta tecnica. In linea con il prevalente orientamento, precisa ancora che, per ritenere integrata la violazione del divieto, gli elementi economici desumibili dall'offerta tecnica devono essere particolarmente concludenti, in modo da consentire effettivamente una ricostruzione anticipata dell'offerta economica, nella sua interezza o in aspetti significativi.

Sulla base di tali presupposti, la sentenza conclude che la franchigia annuale esposta nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria costituisca un elemento pacificamente riconducibile all'offerta economica, che non avrebbe dovuto essere apprezzato già in sede di valutazione dell'offerta tecnica. Si tratterebbe inoltre di elemento particolarmente determinante, considerato che l'entità annuale della franchigia equivale ad oltre il 30% del ribasso offerto, come tale potenzialmente idoneo ad alterare e compromettere le valutazioni della Commissione. Di qui la conferma dell'avvenuta violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

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