I consorzi stabili non possono modificare le imprese indicate per l’esecuzione dell’appalto

Diego Campugiani
07 Giugno 2016

L'assenza nell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici di una norma analoga a quella che, ai sensi dell'art. 37, comma 9 del medesimo Codice, sancisce il principio di immodificabilità dei soggetti partecipanti alla gara per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, non si traduce sic et simpliciter nella possibilità per i consorzi stabili di modificare in corso d'opera le imprese che, in sede di offerta, sono state indicate per l'esecuzione dell'appalto.

Il TAR ha accolto il motivo di ricorso incidentale con il quale è stata censurata la mancata esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente nella cui compagine il consorzio stabile mandante aveva provveduto all'estromissione di due delle consorziate indicate in offerta quali ditte esecutrici dell'appalto. Il giudice adito ha ritenuto che il principio di immodificabilità soggettiva dei consorzi ordinari deve trovare applicazione anche per quelli “stabili” i quali, ove non intendano eseguire direttamente la commessa, sono tenuti, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 207 del 2010, a svolgerla inderogabilmente per mezzo delle consorziate indicate in gara quali esecutrici. Sebbene nell'ambito dell'art. 36 d.lgs. n. 163 del 2006 non sia rinvenibile una norma analoga a quella che, all'art. 37, comma 9, sancisce il principio di immodificabilità dei soggetti partecipanti alla gara per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, tale mancanza non può tradursi nella possibilità per i consorzi stabili di modificare in corso d'opera le imprese che, in sede di offerta, sono state indicate per l'esecuzione dell'appalto. Ciò anche in ragione della responsabilità solidale che queste ultime assumo nei confronti della stazione appaltante (art. 94 comma 1 del Regolamento). In altri termini, l'attenzione del legislatore, nell'imporre obbligo di «[...] indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre» (art. 36, comma 5), renderebbe evidente come in sede esecutiva il Consorzio aggiudicatario debba avvalersi solo ed esclusivamente delle prestazioni dell'impresa specificamente designata in sede di gara (Cons. St., Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344). D'altra parte, dovendo il consorzio stabile dimostrare il possesso dei requisiti generali di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto (ex multis: Cons. St., Sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825), ove fosse concesso al medesimo consorzio l'affidamento delle prestazioni del contratto a imprese consorziate diverse, ne risulterebbe aggirata la verifica dei loro requisiti da parte della stazione appaltante.

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