L’indicazione nella CCIAA dell’attività oggetto dell’appalto è funzionale all’accertamento del possesso effettivo del requisito di esperienza

Diego Campugiani
07 Giugno 2016

L'indicazione nel certificato camerale dell'attività corrispondente all'oggetto dell'appalto va intesa in senso funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato; l'istituto dell'avvalimento non può trovare applicazione per tale requisito.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l'indicazione nel certificato camerale dell'attività oggetto di gara è funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato. Solo se dimostrato, da parte del concorrente, l'effettivo possesso di tali requisiti, l'eventuale imprecisione della descrizione dell'attività risultante dal certificato camerale non è sufficiente a determinarne l'esclusione, a pena di una applicazione meramente formalistica della lex specialis (come tale contrastante con il principio di cui all'art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163 del 2006). Nel caso di specie, l'aggiudicataria della gara, pur essendosi avvalsa, ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, delle categorie OG1 e OG11 di altre imprese, non può sopperire con il medesimo contratto di avvalimento alla mancata menzione delle attività oggetto dell'appalto nel proprio certificato camerale, perché i requisiti professionali previsti dall'art. 39 del Codice (tra cui l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio) sono cosa diversa da quelli di esperienza tecnica di cui all'art. 42, comma 1, lett. a). Pertanto, mentre alla carenza del requisito di esperienza tecnica può porsi rimedio con ricorso allo strumento dell'avvalimento, il requisito professionale di cui trattasi non può essere validamente oggetto di avvalimento, perché l'iscrizione del partecipante alla Camera di Commercio è finalizzata a verificare la corrispondenza dell'oggetto dell'iscrizione con quello dell'appalto e, dunque, la specifica capacità tecnica posseduta dai contraenti (Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1874). Con la conseguenza che, come dedotto dall'appellante, l'aggiudicataria non poteva giovarsi dell'avvalimento per acquisire il requisito dell'iscrizione alla CCIAA di cui era carente.

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