Il cumulo dei requisiti in capo al consorzio stabile e l’oggetto della gara. Definizione di fatturato analogo in gare con oggetto diversificato

07 Luglio 2016

I requisiti delle singole consorziate si sommano in capo al Consorzio ai fini della partecipazione alla gara. Determinante è l'individuazione dell'oggetto dell'appalto che, qualora particolarmente estesa, deve ricomprendere tutte le sub-tipologie di servizio non espressamente indicate.

Un consorzio di cooperative sociali impugna l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto il servizio di supporto alle attività sanitarie da svolgersi presso un'azienda ospedaliera, e di tutti gli atti presupposti con i quali è stata ritenuta non anomala l'offerta presentata dall'aggiudicataria. La controinteressata propone ricorso incidentale chiedendo l'esclusione della ricorrente per difetto di qualificazione del Consorzio.

In primo luogo, la ricorrente incidentale lamenta che non vi sarebbe coincidenza tra l'attività svolta dalle consorziate e l'oggetto dell'appalto. In specie le consorziate avrebbero svolte attività varie tra cui la “preparazione di farmaci chemioterapici” nonché “raccolta, decontaminazione, lavaggio, confezionamento, codifica e sterilizzazione dello strumento chirurgico”.

A fronte di tale censura, il Giudice ha rilevato che la gara avesse ad oggetto servizi diversificati, ed in particolare «(movimentazione dei degenti, sterilizzazione dello strumentario chirurgico, trasporto dei reperti anatomici, preparazione di farmaci chemioterapici), tutti peraltro accomunati dalla loro funzione di supporto rispetto allo svolgimento delle attività sanitarie da parte dell'Azienda Ospedaliera intimata (il capitolato speciale di appalto, all'art. 1, prevede infatti come suo oggetto “la gestione completa di tutti i servizi di supporto alle attività sanitarie ed in particolare: 1. movimentazione e trasporto intraospedaliero dei pazienti ricoverati in regime ordinario, in day-hospital e day-surgery…”)». Dunque il TAR, in presenza di un oggetto diversificato della gara, ritiene che le attività svolte dalle singole consorziate debbano rientrare nell'attività più ampia dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività sanitaria dell'Amministrazione. Tale ragionamento è suffragato dal rinvio a precedenti arresti giurisprudenziali ed in particolare «Richiamato, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale (di cui è recente espressione TAR Campania, Napoli, Sez. II, 5 novembre 2015, n. 5185) secondo cui “il consorzio aggiudicatario è un consorzio stabile ex art. 36 DLgs n. 163/2006 e si giova dei requisiti dei consorziati (c.d. principio del "cumulo dei requisiti”, fissato dall'art. 36 cit., VII comma “...il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate...”), ferma la possibilità di qualificarsi con requisiti posseduti in proprio ed in via diretta: sicché, ai fini della partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, i requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria devono essere riferiti al consorzio stabile ai sensi dell'art. 94 e/o del successivo art. 277 del DPR n. 207 del 2010 mercé il criterio di cumulo (cfr. CdS, III, 19.11.2014 n. 5689)». Ciò posto, il TAR Salerno afferma che «tale connotazione di fondo delle attività oggetto di gara integri il criterio unificante cui avere riguardo ai fini della individuazione dell'oggetto dell'appalto e della conseguente determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle imprese partecipanti».

Il TAR afferma il principio per il quale non è necessario che vi sia una coincidenza esatta tra il contenuto dell'appalto e l'oggetto sociale delle consorziate. Pertanto, in presenza di un oggetto dell'appalto diversificato, risulta sufficiente la parziale coincidenza delle singole attività svolte dalle consorziate, purché le stesse siano in vario modo riconducibili all'oggetto dell'appalto. Tali attività possono dunque sommarsi al fine di rendere ammissibile la partecipazione del Consorzio in gara.

Il Giudice, muovendo dai medesimi presupposti relativi alla delimitazione dell'oggetto dell'appalto, estende altresì la portata delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica-economica in servizi analoghi.

Il principio che viene affermato dal TAR Salerno è quello per cui se la lex specialis non richiede una singola qualificazione per le distinte sub-tipologie di servizio, l'analogia deve essere rapportata alla macro-categoria dei “servizi di supporto alle attività sanitarie” in cui tutte le predette attività possono farsi confluire.

Conseguentemente, il TAR afferma un principio innovativo per il quale la definizione del concetto di fatturato analogo in gare con oggetto diversificato deve intendersi estesa fino a ricomprendervi quello maturato per attività coincidenti anche solo in minima parte con quella oggetto della gara.

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