Accesso agli atti e diritto alla riservatezza

07 Luglio 2016

Il diritto di accesso agli atti in una procedura di gara si radica in capo al concorrente per il solo fatto di aver presentato domanda di partecipazione alla gara. Non sono opponibili riserve assolute di riservatezza, atteso che l'accesso agli atti si fonda sui medesimi principi di trasparenza che ispirano l'intera procedura.

Una società partecipava ad una gara per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, risultando aggiudicataria. Gli esiti di tale procedura venivano contestati innanzi all'Autorità Giudiziari e il Consorzio secondo classificato conseguiva l'annullamento dell'aggiudicazione originariamente disposta e la contestuale aggiudicazione in proprio favore.

All'esito del giudizio, l'aggiudicataria originaria apprendeva, in via informale, che il Consorzio subentrato nell'aggiudicazione fosse stato colpito da interdittiva antimafia, all'epoca della partecipazione alla gara. Ritenuto che tale circostanza fosse idonea a determinare l'esclusione del Consorzio, la società - originaria aggiudicatrice -proponeva istanza di accesso agli atti, al fine di valutare l'effettiva legittimazione della subentrata. La richiesta rimaneva inevasa e la società proponeva ricorso. Il TAR Lazio accoglie il ricorso.

Il Giudice rileva che il presupposto per il corretto esercizio dell'accesso agli atti debba rinvenirsi nella nozione di interesse giuridicamente rilevante. Tale nozione risulta più ampia di quella di interesse all'impugnazione, incontrando il limite per cui l'accesso agli atti non si può risolvere in un mero controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Afferma il TAR Lazio come «deve ritenersi che la nozione di “interesse giuridicamente rilevante sia più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e concretezza dell'interesse medesimo, e consenta la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica” (Cons. Stato, IV Sez., 3 febbraio 1996 n. 98; 14 gennaio 1999 n. 32)».

Nel caso esaminato, l'interesse specifico e giuridicamente rilevante risulta sussistente, radicandosi nell'idoneità di un'eventuale interdittiva antimafia ad incidere sulla legittimazione del Consorzio a contestare l'esito della prima gara.

Peraltro, l'interesse di cui è portatore il ricorrente è certamente compatibile con i principi posti a tutela della riservatezza delle informazioni. Il TAR precisa come «la partecipazione ad una procedura selettiva comporta che la documentazione presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato ... essendo versata in un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza (T.A.R. Puglia Bari, sez. I – 6.6.2007 n. 1473; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 9.7.2008 n. 2087; T.A.R. Brescia, sez. II – 12.6.2009 n. 1223)" (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 22.9.2010, n. 3560)».

Il principio che viene affermato dal TAR Lazio è quello per cui i principi di trasparenza che devono necessariamente ispirare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica determinano la fuoriuscita delle informazioni da una sfera di assoluta riservatezza.

Pertanto, con l'adozione di tutte le cautele a tutela dei dati sensibili, il concorrente ha diritto di accedere a tutta la documentazione, radicando il proprio interesse nel fatto di aver partecipato alla gara. A tal proposito, il TAR Lazio afferma che «la richiesta del ricorrente appare in contrasto con il diritto alla riservatezza di eventuali terzi, in quanto "sussiste per il solo fatto di aver partecipato alla gara (...) dal momento che colui che concorre all'aggiudicazione di un appalto (ovvero partecipa ad un concorso pubblico o, ancora, ad una selezione di qualsiasi tipo, in cui sia prevista una valutazione comparativa) pone - per evidenti ragioni di trasparenza - la propria documentazione a disposizione di tutti gli altri partecipanti, che hanno pieno diritto (...) di conoscerla"; infatti "per giurisprudenza assolutamente pacifica, il diritto di accesso è indipendente dal processo e, in casi come quello all'esame, trae il proprio fondamento unicamente dalla circostanza di aver partecipato alla gara" (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 3.10.2010, n. 301)».

Sulla base delle suindicate argomentazioni, il TAR Lazio ha dunque ordinato alla stazione appaltante l'esibizione della documentazione.

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